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Roma, 12 gennaio 2017
Circolare n. 9/2017
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per
attività di Ricerca e Sviluppo – Articolo 1 commi 15-16 Legge 11.12.2016,
n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.
La
Legge di Bilancio 2017 ha potenziato l’applicazione del credito d’imposta per Ricerca
e Sviluppo introdotto col decreto Destinazione Italia (DL n.145/2013) estendendolo
fino alla fine del 2020 (in precedenza 2019) e innalzandone l’importo.
Il
ventaglio delle attività che danno diritto al credito di imposta è molto ampio (es.
lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisire nuove conoscenze
sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, ricerche pianificate o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, ecc.) e qualsiasi impresa può
usufruire del beneficio a condizione di aver sostenuto una spesa pari almeno a
30 mila euro. La principale voce di spesa ammissibile è quella del personale
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Il
credito è pari al 50 per cento (in precedenza 25 per cento) della spesa annua
sostenuta in eccedenza rispetto alla media della medesima spesa sostenuta nel
triennio 2012-2014.
Il
credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Codirettore |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
Testo consolidato dell’art. 3 del D.L. n.145/2013 così come
modificato dall’articolo 1 commi 15 e 16 della Legge n.232/2016 (Legge di
Bilancio 2017).
Fonte: Normattiva
(Credito d'imposta
per attivita' di ricerca e sviluppo).
1. A tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore
economico in
cui operano nonche' dal
regime contabile
adottato, che
effettuano investimenti in attivita' di ricerca
e
sviluppo, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a
quello in
corso al 31
dicembre 2014 e ((fino a quello in
corso al 31 dicembre
2020)), e' attribuito un credito d'imposta ((nella misura del 50 per
cento delle spese)) sostenute in eccedenza rispetto
alla media dei
medesimi investimenti
realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in
corso al 31 dicembre 2015.((12))
((1-bis. Il credito d'imposta di cui al
comma 1 spetta anche alle
imprese residenti o alle stabili
organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca
e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti
o
localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli
Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo ovvero in Stati
compresi nell'elenco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del
19
settembre 1996)).((12))
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli
investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo
da
considerare per il
calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul
minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo
annuale di ((euro 20
milioni)) per ciascun
beneficiario, a condizione
che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo
almeno pari a euro 30.000.((12))
4. Sono ammissibili al
credito d'imposta le seguenti
attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali
o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di
nuove conoscenze sui
fondamenti di
fenomeni e di fatti
osservabili, senza che
siano previste
applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata
o indagini critiche miranti
ad acquisire
nuove conoscenze,
da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti,
processi o servizi
o permettere un
miglioramento dei prodotti,
processi o servizi
esistenti ovvero la creazione di
componenti di
sistemi
complessi, necessaria
per la ricerca
industriale, ad
esclusione dei prototipi
di cui alla lettera c);
c) acquisizione,
combinazione, strutturazione
e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti
o disegni per
prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o
migliorati; puo'
trattarsi
anche di
altre attivita' destinate
alla definizione
concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi
prodotti, processi
e servizi; tali
attivita'
possono
comprendere
l'elaborazione di
progetti, disegni, piani
e altra
documentazione,
purche' non
siano destinati a
uso commerciale;
realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o
commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo
di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo
usare
soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi,
a
condizione
che non
siano impiegati o
trasformati in vista
di
applicazioni industriali o
per finalita' commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche
apportate a prodotti, linee
di produzione,
processi di
fabbricazione, servizi esistenti e
altre operazioni in
corso, anche quando
tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini
della determinazione del
credito d'imposta sono
ammissibili le spese
relative a:
((a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di
cui al comma 4));((12))
b) quote di
ammortamento delle spese
di acquisizione o
utilizzazione di strumenti
e attrezzature di laboratorio, nei
limiti
dell'importo risultante
dall'applicazione dei coefficienti
stabiliti
con decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato
nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2
febbraio 1989, in
relazione alla misura e al periodo di utilizzo
per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e
comunque con un costo
unitario
non inferiore a
2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a
contratti di ricerca
stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi
equiparati, e con
altre
imprese comprese le
start-up innovative di cui
all'articolo 25 del
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e
privative industriali relative
a
un'invenzione industriale o
biotecnologica, a una
topografia di
prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta'
vegetale, anche
acquisite da fonti
esterne.
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016,
N. 232)).((12))
8. Il credito d'imposta
deve essere indicato
nella relativa
dichiarazione dei redditi,
non concorre alla formazione del
reddito,
ne' della
base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive
modificazioni ((, a
decorrere dal periodo
d'imposta
successivo a quello in cui sono stati
sostenuti i costi di
cui al
comma 6 del presente articolo)).
9. Al credito d'imposta
di cui al
presente articolo non si
applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24
dicembre 2007, n. 244,
e di
cui all'articolo 34
della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni.
10. Qualora, a
seguito dei controlli,
si accerti l'indebita
fruizione, anche
parziale, del credito
d'imposta per il
mancato
rispetto delle
condizioni richieste ovvero
a causa
dell'inammissibilita' dei
costi sulla base
dei quali e' stato
determinato l'importo
fruito, l'Agenzia delle entrate
provvede al
recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi
e sanzioni
secondo legge.
11. I controlli sono
svolti sulla base di
apposita documentazione
contabile certificata
dal soggetto incaricato della revisione
legale
o dal collegio
sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori
legali, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010,
n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al
bilancio. Le
imprese non soggette
a revisione legale dei conti
e prive di un
collegio sindacale
devono comunque avvalersi della certificazione
di
un revisore
legale dei conti o di una societa' di
revisione legale
dei conti
iscritti quali attivi nel registro di
cui all'articolo 6
del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il
professionista responsabile della revisione
legale dei
conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva
i principi di
indipendenza elaborati ai
sensi dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del
2010, e,
in attesa della
loro emanazione,
quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC). Le
spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile da
parte delle imprese
di cui al
terzo
periodo sono
ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000. Le
imprese con bilancio
certificato sono esenti dagli obblighi
previsti
dal presente
comma.
12. Nei confronti del
revisore legale dei
conti o del
professionista responsabile
della revisione legale
dei conti che
incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti
che gli sono
richiesti per il
rilascio della certificazione di cui al comma 11 si
applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del
codice di procedura
civile.
13. Le agevolazioni di
cui all'articolo 24 del
decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 134,
e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31
dicembre 2014. Le relative risorse
sono destinate al
credito
d'imposta previsto dal
presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate le
disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita'
di verifica
e controllo dell'effettivita' delle
spese sostenute, le
cause di
decadenza e revoca del
beneficio, le modalita' di
restituzione del
credito d'imposta di
cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
effettua il
monitoraggio delle
fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di
quanto previsto dall'articolo
17, comma 13,
della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 11 dicembre 2016,
n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)
che le presenti
modifiche hanno efficacia a decorrere
dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016